Imbarco negato: come difendersi con le norme europee
11/03/2007 | Redazione VL | 0 commentiTorniamo sul problema delle compagnie aeree che negano l'imbarco ai passeggeri. La Comunita' Europea ha, con la normativa n. 261 del 2004, stabilito "regole comuni sui rimborsi e sull'assistenza ai passeggeri in caso di imbarco negato e di cancellazione o lungo ritardo dei voli" (al fondo di quest'articolo troverete un link al testo integrale della legge).
Ecco quanto dice la normativa, in breve.
La legge si applica a tutti i voli per i quali il passeggero abbia una prenotazione confermata, sia arrivato al check-in in tempo per il volo, e sia in partenza da un aeroporto della Comunita' Europea, oppure da un aeroporto esterno alla C.E. ma con una linea aerea la cui sede principale e area di lavoro sia la C.E.
Cancellazione di voli
In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d'imbarco, i passeggeri interessati hanno diritto:
* al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
* ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilit? di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
* a un risarcimento fissato a:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.
Ritardi
Un ritardo non da' diritto ad un rimborso monetario, ma fornisce un chiaro diritto a cibo e bevande (e pernottamento ove necessario, esattamente come per le cancellazioni dei voli), e al contatto con familiari/amici/tassista/altro (in pratica, il diritto citato in precedenza a telefonate/fax/email).
Overbooking
Quando una linea aerea effettua un overbooking (vendita di piu' biglietti rispetto ai posti disponibili sul volo), e' tenuta a ricercare volontari disposti a non volare in cambio di "incentivi": tali incentivi possono essere pari al rimborso cui si ha diritto in caso di imbarco negato contro la propria volonta'. In caso di rinuncia volontaria, la linea aerea e' tenuta a fornire al passeggero la stessa assistenza offerta in caso di volo cancellato.
Se non vi sono sufficienti volontari, la linea aerea potra' negare l'imbarco a passeggeri contro la loro volonta'; tali passeggeri hanno il diritto di ricevere un rimborso immediato di entita' pari a quella ricevibile in caso di cancellazione del volo.
Il testo integrale della normativa 261/2004 e' scaricabile qui.
Argomenti: linee aeree, pubbliche istituzioni, reclami e rimborsi, ritardi, voli cancellati
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